Sempre sulla democrazia sindacale

Ieri pomeriggio, durante il presidio per la democrazia sindacale, siamo stati ricevuti dal vice presidemte Gelli a cui abbiamo espresso il nostro punto di vista e le valutazioni sul clima lavorativo in Regione.

Il vice presidente ha assicurato il suo coinvolgimento diretto nella ricerca di soluzioni possibili e l’apertura di un canale diretto di ascotto nei nostri confronti.

Per quanto riguarda il problema delle assemblee abbiamo consegnato la sentenza che segue, per cui ringraziamo la collega Rita Passalaqua (rsu del CSA).

La legittimità della convocazione dell’assemblea da parte di un solo componente RSU è indiscutibile, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione affermato con la sentenza della Sezione Lavoro n. 1892 dello 01-02-2005, successiva rispetto al precedente contrario avviso espresso nella sentenza n. 2855 del 26-02-2002 dalla medesima Sezione Lavoro che, possiamo dire, si è dunque ricreduta sul punto.
Riporto testualmente uno stralcio della pronuncia del 2005:
“(…) il diritto di indire l’assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest’ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale (…); ciò (si) desume da un dato letterale (e segnatamente dall’art. 5 cit. che si riferisce alle r.s.u. al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa prevista dall’art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l’indizione dell’assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate “singolarmente o congiuntamente”, la speculare prerogativa pattizia prevista dall’art. 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire “singolarmente o congiuntamente” l’assemblea dei lavoratori, ripete null’altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all’intera rappresentanza sindacale unitaria”.
Più chiaramente, annotando tale sentenza, Gramiccia in Guida al Diritto, 2005, 9, 74 così sintetizza:
“Ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, l’assemblea dei lavoratori in azienda può essere indetta dal singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria”.

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